27 gennaio 2025

La sospensione di 85 giorni dell’attività degli Uffici nonché dei termini di decadenza e prescrizione attivata dal legislatore durante il periodo della pandemia, opera non solo per gli atti con termini in scadenza nel 2020 ma anche per quelli il cui termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

La precisazione, con effetto tombale sulla questione che si era aperta negli ultimi due anni, è contenuta nel Decreto n. 1630/2025 della Prima Presidente della Cassazione, che ha ritenuto inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati dalla C.G.T. di Lecce e dalla C.G.T. di Gorizia.

L’art. 67 del D.L. n. 18/2020, Decreto “Cura Italia”, ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.

Nei fatti si tratta di una proroga di 85 giorni.

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (...)

Secondo l’Agenzia delle Entrate, visto anche il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 contenuto al citato art. 67 “tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020” (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2020).

Sugli effetti della proroga anche sui termini di accertamento non scadenti nel 2020 ci sono state diverse pronunce da parte della Giurisprudenza.

La giurisprudenza si è espressa con pareri contrastanti sulla proroga: bloccando i suoi effetti (C.G.T. I Torino 21 novembre 2022, n. 890/6/22, C.G.T. I Prato 31 ottobre 2023, n. 87/2/23, C.G.T. I Latina 25 ottobre 2023, n. 974/3/23); legittimando invece la sua applicazione, si veda la sentenza, C.G.T. I Taranto del 13 luglio 2023, n. 734/2/23.

A ogni modo, sussistendo le condizioni di cui all’art. 363-bis del codice di procedura civile, la questione era stata rimandata alla Corte Suprema di Cassazione su iniziativa della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia (C.G.T 1° grado di Lecce per i tributi locali) la quale ha esperito un rinvio pregiudiziale, affinché la Cassazione potesse enunciare il principio di diritto a cui attenersi in materia (vedi C.G.T. I Gorizia - Sezione/Collegio 2, ord. 13 novembre 2024, n. 24103).

Da qui, si è arrivati al Decreto n. 1630/2025 con il quale la Cassazione, rigettando il rinvio pregiudiziale, sposa la tesi dell’Agenzia delle Entrate ammettendo la massima portata alla proroga di 85 giorni disposta dal citato art. 67: confermando lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

Da qui, ad esempio, è da ritenersi legittima la notifica di un accertamento Redditi, IVA, IRAP, 770, rispetto al periodo d’imposta 2018, entro il 26 marzo 2025. Andando oltre il termine ordinario del 31 dicembre 2024 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

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