21 gennaio 2025

Il D.Lgs. n. 192/2024, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), introduce una serie di novità in materia di IRPEF e IRES. Tra le modifiche di maggior impatto per i professionisti si segnala la riformulazione della disciplina dei rimborsi spese relativi all’esecuzione dell’incarico.

Il Decreto in argomento, in particolare, interviene sui seguenti aspetti:

Irrilevanza rimborsi spese analiticamente riaddebitate al committente

A decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente

(si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31/12/2024)

Irrilevanza riaddebiti costi comuni

Si codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (cfr. circolare n. 38/E/2010, par. 3.4) secondo cui “le somme incassate per il riaddebito dei costi (…) per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito” (es. telefono, energia elettrica, segreteria).

Deroga in caso di mancato rimborso

In linea generale le spese anticipate non sono deducibili dal professionista salvo i casi in cui le stesse, non siano poi effettivamente rimborsate e risultino integrate le condizioni di legge (assoggettamento del committente ad istituti disciplinati dal CCII o a procedure estere equivalenti, ad una procedura esecutiva individuale infruttuosa o prescrizione del credito). Le spese sono in ogni caso deducibili se non rimborsate e:

  • di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso e rimborso;
  • non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.

Spese prepagate dal committente

Resta inalterata la previsione per cui le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

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