Il D.Lgs. n. 192/2024, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), introduce una serie di novità in materia di IRPEF e IRES. Tra le modifiche di maggior impatto per i professionisti si segnala la riformulazione della disciplina dei rimborsi spese relativi all’esecuzione dell’incarico.
Il Decreto in argomento, in particolare, interviene sui seguenti aspetti:
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 Irrilevanza rimborsi spese analiticamente riaddebitate al committente 
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 A decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente 
(si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31/12/2024) 
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 Irrilevanza riaddebiti costi comuni 
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 Si codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (cfr. circolare n. 38/E/2010, par. 3.4) secondo cui “le somme incassate per il riaddebito dei costi (…) per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito” (es. telefono, energia elettrica, segreteria). 
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 Deroga in caso di mancato rimborso 
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 In linea generale le spese anticipate non sono deducibili dal professionista salvo i casi in cui le stesse, non siano poi effettivamente rimborsate e risultino integrate le condizioni di legge (assoggettamento del committente ad istituti disciplinati dal CCII o a procedure estere equivalenti, ad una procedura esecutiva individuale infruttuosa o prescrizione del credito). Le spese sono in ogni caso deducibili se non rimborsate e: 
- di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso e rimborso;
 
- non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.
 
 
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 Spese “prepagate” dal committente 
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 Resta inalterata la previsione per cui le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 
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