La tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo della tele-fonia mobile è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali.

19 gennaio 2012

La tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l'utilizzo della tele-fonia mobile è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali. L'Agenzia delle Entrate ribadisce la vigenza del presupposto normativo per il pagamento del tributo che non è stato intaccato dall'entrata in vigore del "Codice delle Comunicazioni" (D. Lgs. n.259/2003). Molteplici sono, infatti, le conferme dell'attuale efficacia dell'art. 21 della Tariffa allegata al Dpr n. 641/1972. Con l'entrata in vigore del "Codice delle Comunicazioni" (art.218 D.Lgs. n.259/2003) è stato espressamente abrogato l'art. 318 del Dpr n.156/1973, che disciplina la "licenza di eserci-zio", ma non è stata in alcun modo alterata l'efficacia dell'art. 21 della Tariffa allegata al Dpr n. 641/1972. Questa norma prevede il pagamento della tassa di concessione governa-tiva a fronte del rilascio della "licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchia-ture terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". Conferme circa la sussistenza del tributo possono essere rintracciate nella legge 244/2007 che, esentando i non udenti dal pagamento del tributo, di fatto, ne ha confermato la debenza in capo a tutti gli altri. O ancora, nell'art. 219 dello stesso "Codice delle Comunicazioni" che, asserendo che dalla sua attuazione "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato", individua una condizione impossibile da soddisfare se non fosse previsto il pagamento del tributo.


Ris. Ag. Entra-te 18.01.2012
n. 9/E
Il Sole 24Ore
19.01.2012
p. 34

 

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