Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri, da 1/1/2020

09 gennaio 2020

Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili:vietato l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale Detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili: vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili.Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR, e anche previste da altre disposizioni normative che prevedono la detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: vietato l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spesedetraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche ma non solo queste.
Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibiliNon cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l'obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell'art. 15 delTesto Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall'1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.A quali generi di spese si applica l'obbligo di pagamentitracciabili La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell'articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:- Interessi passivi mutui prima casa- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale- Spese mediche- Veterinarie- Funebri- Frequenza scuole e università- Assicurazioni rischio morte- Erogazioni liberali- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture edimpianti sportivi- Affitti studenti universitari- Canoni abitazione principale- Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Per un approfondimento più analitico dell'elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l'articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo del comma 679 dell'articolo 1 della legge di Bilancio richiama più genericamente anche "altre disposizioni normative", quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d'imposta IRPEF del 19%. Il testo fa riferimento a "detrazioni", quindi sembrerebbero escluse dall'obbligo le spese che danno diritto a "deduzioni" dal reddito.Due eccezioni Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditateal Servizio sanitario nazionale.

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