Agevolazioni legate a immobili

03 febbraio 2016

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus Irpef del 50% dell'Iva pagata al costruttore per l'acquisto delle unità
abitative, introdotto dall'art. 1, c. 56 L. 208/2015, non può esse applicato alle vendite effettuate dalle imprese che
hanno eseguito esclusivamente i lavori di recupero edilizio, ancorché siano sussistenti i presupposti per
l'ottenimento dell'agevolazione sulla ristrutturazione edilizia.
In merito all'agevolazione "prima casa", l'Agenzia ha chiarito che la stessa è applicabile, ai sensi dell'art. 1, c. 55 L.
208/2015, nonostante il possesso di un'altra unità abitativa per la quale si è fruito dell'agevolazione, a condizione
che l'abitazione preposseduta sia ceduta entro un anno. L'agevolazione è estesa anche all'Iva e agli atti a titolo
gratuito, purchè in sede di dichiarazione risulti l'impegno a trasferire entro un anno l'immobile preposseduto.
In merito alle detrazioni per gli studenti fuori sede, l'Agenzia ha chiarito che l'onere sostenuto per i figli debba
essere assegnato a colui cui risulta intestato il documento che comprova la spesa, annotando la percentuale sul
documento stesso, se la ripartizione differisce dal 50%

Italia Oggi 3.02.2016 p. 39

 

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