Studio Bontempi Argomento
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INFORTUNI SUL LAVORO
NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - DESTINATARI - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RESPONSABILITA' - SUSSISTENZA - CONDIZIONI

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr da ultimo Cass. Sez. IV 16 dicembre 2009-15 gennaio 2010 n. 1834) in materia di normativa antinfortunistica, il soggetto designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro delle, necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.Tale arresto giurisprudenziale rappresenta una corretta puntualizzazione della Suprema Corte sulla posizione dell'RSSP e sui profili di responsabilità cui questi può andare incontro in caso di omesso corretto svolgimento delle proprie mansioni prevenzionali.In effetti, dalla normativa di settore ( si vedano, in particolare, art. 8 comma 3 e 10 d. l.vo 626/94 e art. 31 comma 2 e 5 d. l.vo 81/08), emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale.Essi sono soltanto dei consulenti ed i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (come nel campo fiscale, tributario, legale) vengono recepiti dal vertice aziendale che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non esclude che essi possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lovaro o malattie professionali.Ne consegue che l'RSSP qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro a omettere l'adozione di una doverosa misura precauzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.

Avv. Giorgio Zanelli
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