
AMBITO DI APPLICAZIONE
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr da ultimo Cass. Sez. IV 6-17 novembre 2009 n. 43966) la normativa antinfortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati ed ai soggetti a essi normativamente equiparati, ma tutela anche le persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nelle situazioni di pericolo.
Il Giudice della legittimità argomenta tale conclusione evidenziando che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere , quindi, da un rapporto dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.
Da ciò consegue che in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 del codice penale.In tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589 comma 2 e 590 comma 3 del c.p., nonché il requisito della procedibilità di ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 ultimo comma c.p., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purchè la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso causale tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.
Nel caso trattato nella sentenza sopraindicata, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imprenditore imputato avverso una condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa precauzionale in materia di lavoro, pronunciata a carico di un appaltatore incaricato delle opere di ristrutturazione di un immobile, cui era stata addebitata la violazione della normativa specificamente dettata per garantire le migliori condizioni di sicurezza in occasione dei lavori di demolizione e, proprio in ragione di tale violazione, aveva contribuito alla verificazione di un crollo con conseguente morte di una passante, colpita alla testa da porzioni di materiale inerte staccatosi dall'edificio.