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INFORTUNI SUL LAVORO - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - I
INFORTUNI SUL LAVORO - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - AMBITO DI APPLICAZIONE- RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI

In tema di individuazione degli eventuali profili di responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica nel contratto di appalto con specifico riguardo alla posizione del committente, va, in primis, individuata la normativa di riferimento.
Inizialmente, la materia fu disciplinata dall'art. 7 del d.l.vo 626/94 poi sostanzialmente trasfuso nell'art. 26 del d.l.vo 81/08, norma che ha subito delle modifiche dal d.l.vo 106/09 entrato in vigore il 20 agosto 2009.
Si tratta di una normativa molto rigorosa, che dimostra l'intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente 'estensione' dei soggetti onerati della relativa posizione di garanzia nella materia prevenzionale anche allorquando si verta nell'ipotesi del contratto di appalto.
In particolare, va sottolineato l'obbligo imposto al datore di lavoro/committente di accertare l'idoneità dell'impresa appaltatrice, quello di fornire alla stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questa è destinata ad operare (e cioè i rischi derivanti dalla peculiarità dell'ambiente di lavoro, che solo il titolare può conoscere appieno) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché l'ulteriore obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure precauzionali, attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (da allegare al contratto di appalto) che indichi le misure adottate per eliminare od, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. La violazione dei suindicati obblighi comportamentali può fondare una (cor)responsabilità (anche) del committente per infortuni che abbiano riguardato i lavoratori dipendenti dell'appaltatore.
A dimostrazione del più impegnativo ruolo di garanzia ormai posto a carico del datore di lavoro/committente, va ricordata anche la disciplina dell'art. 26 comma 4 d.l.vo 81/08 laddove, dopo essersi richiamata la responsabilità solidale del datore di lavoro/committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, si prevede la responsabilità dello stesso in solido con l'appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell'appaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'Inail.
Va tuttavia sottolineato che la responsabilità solidale non è senza limiti non operando rispetto ai danni subiti in conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice (art. 26 comma 4 ultimo periodo).
Questo significa che l'obbligo di attivazione (e la conseguente responsabilità) del committente è comunque escluso (art. 26 comma 3) allorquando si tratti di rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che dovranno essere ovviamente valutati nel singolo caso concreto.
Da ultimo si ricorda che in base al comma 5 del detto articolo 26  nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere indicati a pena di nullità del contratto stesso i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e che tali costi non possono essere oggetto di ribasso.
                                                                                                      Avv. Giorgio Zanelli 
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