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CORRISPONDENZA E SITO WEB
INDICAZIONI OBBLIGATORIE DAL 29-07-2009 - AREA FISCALE / INFORMATICA

In recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.07.2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, l'art. 42 della L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008) ha introdotto alcune modifiche agli artt. 2250 e 2630 del Codice Civile. In particolare, è introdotto l'obbligo per le società di capitali di inserire le medesime informazioni da indicare negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito Internet. Si tratta dei dati relativi alla sede della società e all'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta e il numero di iscrizione, il capitale effettivamente versato e l'eventuale sussistenza di un unico socio. La norma dispone, inoltre, l'estensione delle sanzioni previste in caso di omessa o ritardata pubblicazione degli atti al Registro delle Imprese anche alla violazione degli obblighi informativi.Pertanto, nel caso in cui si ometta uno dei dati richiesti negli atti o nella corrispondenza, nonché nel sito Web per le società di capitali, ad ogni amministratore può essere comminata una sanzione da € 206 a € 2.065.Le novità sono vigenti dal 29.07.2009.(Fonte Ratio 11/2009 - 7133)
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